12 Marzo 2024
Articolo 12g del Regolamento del Consiglio 833/2014 pubblicato il 22 febbraio 2024, mira a combattere l’elusione dei divieti di esportazione dell’UE; più specificamente, situazioni in cui le merci esportate verso un paese terzo vengono poi riesportate in Russia. Ad alcuni esportatori/importatori dell’UE sarà richiesto di implementare una “clausola No Russia” nei loro contratti. Mentre altri dovranno vietare contrattualmente la riesportazione di determinati beni verso/per l’uso in Russia quando trattano con un paese terzo.
L'elenco delle merci interessate è limitato a articoli particolarmente sensibili. Vale a dire, i prodotti elencati nell'allegato XI adatti all'uso nell'industria aeronautica o spaziale (comprese guarnizioni e pastiglie dei freni nonché antenne), carburante per aerei e additivi per carburanti elencati nell'allegato XX, armi da fuoco e altre armi elencate nell'allegato XXXV dell'allegato Regolamento 833 / 2014 o l'allegato I del Regolamento sulle armi da fuoco (UE) n. 258/2012. È importante sottolineare che l’obbligo si applica anche al commercio con i cosiddetti articoli comuni ad alta priorità elencati nel nuovo allegato XL del regolamento 833/2014, che comprende una gamma di articoli diversi, in particolare alcune parti elettroniche.
L’obbligo di includere una “clausola No Russia” nei contratti decorre dal 20 marzo 2024 ma non pregiudica l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se precedente. Questo periodo transitorio implica però anche che probabilmente i contratti con una durata più lunga dovranno essere rinegoziati. L'articolo 12g (3) del Regolamento 833/2014 specifica inoltre che il contratto dell'esportatore deve prevedere “rimedi adeguati” se il partner contrattuale viola la “clausola No Russia”. Ciò potrebbe portare a prevedere sanzioni contrattuali o prevedere la risoluzione del contratto in caso di violazione. Inoltre, gli esportatori sono tenuti a informare le autorità nazionali di tale violazione contrattuale.
• Gli esportatori/importatori che effettuano esportazioni di uno qualsiasi dei beni soggetti a restrizioni elencati dai paesi dell'UE devono essere consapevoli dell'obbligo di aggiungere la “clausola no alla Russia” nei contratti di vendita.
• Gli esportatori/importatori devono essere vigili quando trattano importazioni di origine UE garantendo, ove possibile, che non vengano effettuati trasbordi verso paesi vietati dopo l'importazione.
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