Ottobre 3

Divieto UE/Regno Unito sulle importazioni di ferro e acciaio russo lavorato in un paese terzo

Divieto UE/Regno Unito sulle importazioni di ferro e acciaio russo lavorato in un paese terzo

Analogamente, l’Unione Europea (UE) introduce un divieto di importazione o acquisto diretto o indiretto, a partire dal 30 settembre 2023, dei prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII del Regolamento (CE) 833/2014 quando lavorati in un paese terzo che incorpora prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. L'allegato XVII contiene analogamente prodotti con codici HTS/nomenclatura combinata (NC) che rientrano in essi Capitoli 72 e 73.

Le sanzioni del Regno Unito sono entrate in vigore il 30 settembre 2023. Le restrizioni dell’UE si sviluppano in tre fasi, a seconda del codice di classificazione specifico dei prodotti siderurgici importati.

Il seguente collegamento contiene i prodotti vietati:
Regolamento 2019 sulla Russia (sanzioni) (uscita dall'UE) (legislation.gov.uk)
Regolamento UE (CE) 833/2014 Allegato XVII

Nel caso in cui un prodotto venga importato nell'UE o nel Regno Unito e rientri nell'ambito dell'elenco dei prodotti soggetti alle sanzioni russe, indipendentemente dall'origine del prodotto finito, l'importatore deve essere in grado di dimostrare dove si trovano i prodotti di ferro o acciaio proveniva il prodotto grezzo.

Guida per gli importatori: dimostrazione della storia della catena di fornitura

L'importatore deve possedere prove che dimostrino che il prodotto non contiene ferro o acciaio di origine russa, ciò potrebbe includere:

  • il paese d'origine dei prodotti siderurgici trasformati nel paese terzo (o nei paesi terzi) successivamente al fatto.
  • la data in cui il prodotto siderurgico ha lasciato il paese di origine.
  • il/i paese/i e la/le struttura/i in cui ha avuto luogo il trattamento.

Un esempio di prova può includere, ma non è limitato a, un Mill Test Certificate (MTC) o Mill Test Certificates (MTC) in cui le informazioni rilevanti non possono essere riassunte in un unico documento.

IMPORTANTE: L'UE ha imposto, ai sensi dell'articolo 3g 1. (d) dell'833, che le prove debbano essere conservate al momento dell'importazione.

Le restrizioni dell'UE entrano in vigore: 

  • 30 settembre 2023, per i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti diversi da quelli dei codici NC 7207.11, 7207.12 10 o 7224.90. 
  • 1 aprile 2024, per i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti del codice NC 7207.11. 
  • 1 ottobre 2024 per i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti dei codici NC 7207.1210 o 7224.90.

Che cosa significa questo per te?

Gli esportatori/importatori devono essere pronti a includere negli accordi contrattuali garanzie che le importazioni non siano di origine russa. Se c'è un prodotto che rientra in uno dei codici limitati, gli importatori richiederanno una lettera o altra conferma scritta che il ferro o l'acciaio provengono da fuori della Federazione Russa per il Regno Unito, ma per le importazioni devono essere conservate e prodotte prove documentate nell'UE.

Per qualsiasi domanda, rivolgersi al team di conformità commerciale globale di Crane: globaltradecompliance@craneww.com
 

 

Richiedi una quotazione

Lascia che uno dei nostri esperti crei la soluzione più adatta alle tue esigenze logistiche.